NUOVE DISPOSIZIONI RILASCIO CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

 

 

Normativa di riferimento: DPR 445 del 28.12.2000 s.m.i. Legge 183 del 12.11.2011 art. 15

Dal 1' gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati costituisce, per la pubblica amministrazione violazione dei doveri d'ufficio.

L'autocertificazione è gratuita, non è soggetta all'autentica di firma nè all'imposta di bollo e la responsabilità è a carico del dichiarante. Può essere consegnata o trasmessa all'Ente richiedente anche tramite posta ordinaria, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

Gli enti pubblici e i privati gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di accettarla.

L'autocertificazione ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce:

  •  illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni.
  • di sei mesi o più se previsto da leggi o regolamenti per i restanti certificati.

I cittadini extracomunitari possono utilizzare l'autocertificazione solo se:

  •   sono legalmente residenti in Italia
  •   la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

 

CERTIFICATI ANAGRAFICI

Sono documenti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status.

ATTENZIONE!!!

Va premesso che le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici NON POSSONO CHIEDERE certificati ai cittadini e la mancata accettazione dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74 del D.P.R. 445 dd.28.12.2000 e art. 15 Legge 12.11.2011 n. 183). Questo perché le due categorie di soggetti indicate sono autorizzate a controllare le autocertificazioni ed a chiedere d’ufficio i certificati in esenzione da imposta di bollo e diritti.

I certificati anagrafici vanno quindi richiesti solo per essere consegnati a soggetti privati o per essere trasmessi all’estero.

 

 

Imposta di bollo

I certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo nella misura attuale di € 16,00.

Sono rilasciati in esenzione SOLO in casi particolari e il cui uso deve essere dichiarato all’atto della richiesta.

Costo : certificati in bollo € 0,52 per diritti di segreteria- certificati in esenzione dal bollo € 0,26 per diritti di segreteria

 

 

DOCUMENTI D’IDENTITA’

rilascio della carta d’identità, pratiche per il rilascio o rinnovo del passaporto, certificato di identità personale (legalizzazione di fotografia).

 

Carta d’identità

E’ un documento che dimostra l’identità personale del suo titolare. A seguito del D.L.n.70/2011 non esiste più limite di età per il rilascio.

Per i minori di 3 anni vale 3 anni, dai 3 ai 18 vale 5 anni, ai maggiorenni viene emessa con validità 10 anni dalla data di rilascio.

La sua validità si estende, rispetto alla scadenza sopra indicata, fino al giorno e mese di nascita del titolare.

E’ possibile rinnovarla dal 180° giorno antecedente la scadenza e può essere ottenuta anche nel Comune di dimora, previo nulla osta del Comune di residenza.

Per gli stranieri è rilasciata non valida per l’espatrio, con i termini di validità sopra riportati.

Per i minori di anni 14, l’uso della c.i. per espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Qualora debbano viaggiare con altra persona, ente o compagnia di trasporto, l’accompagnatore dovrà munirsi di atto di assenso e accompagnamento , convalidato dalla Questura o dal Consolato.

Sempre per i minori di anni 14, che devono espatriare accompagnati, la circolare della Prefettura n.29189/2011 suggerisce l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es.certificato di nascita plurilingue con indicazione di  paternità e maternità.

A decorrere da fine APRILE 2018 il Comune di Bordano rilascia la CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE).

Il documento elettronico sostituisce l'emissione dei documenti cartacei che rimangono comunque validi fino alla scadenza. Il rilascio del documento cartaceo interessa pochi casi residuali previsti espressamente dalla Legge, tra i quali il rilascio del documento ai cittadini italiani iscritti all'AIRE.

Modalità di rilacio della CIE

Documentazione da presentare

  • 1 fototessera a colori (3 nel caso di documento cartaceo) - Per i requisiti delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato;
  • la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento. Qualora sprovvisti di qualsiasi documento è necessario presentarsi con 2 testimoni muniti di proprio documento che dichiareranno l'identità della persona richiedente.
  • per i cittadini stranieri, carta d'identità in corso di validità  rilasciata dallo stato estero UE oppure, per i cittadini di stati non appartenenti all'UE, permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità.

 

Validità del documento nel caso di viaggi all'estero

Si consiglia di contattare SEMPRE la Questura, la Polizia di Stato, i Carabinieri o le autorità consolari competenti per verificare il tipo di documento richiesto per l'ingresso nello Stato estero, anche per quanto riguarda i minori.

PERSONA MAGGIORENNE CON O SENZA FIGLI MINORI
Nessuna documentazione da presentare oltre quella sopraindicata.
E' necessario sottoscrivere, in sede di richiesta del documento, la dichiarazione di assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della L. 1185/1967; per i genitori con figli minori tale dichiarazione implica anche il possesso dell'assenso all'espatrio dell'altro genitore.
In caso di mancanza di tale assenso è necessario rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale per ottenere il nulla osta (non necessario per i genitori unici esercenti la responsabilità genitoriale).
 
PERSONA MINORENNE
E' sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento. Sono necessari inoltre:

  • un documento di riconoscimento del minore (se in possesso)
  • l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina); se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.

 ATTENZIONE: il decreto legge 1/2012 prevede che i minori di 14 anni possano espatriare purchè viaggino:
con uno dei genitori o chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore può riportare, su richiesta, l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci;
senza la presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore deve essere accompagnata da una dichiarazione (disponibile presso la Questura e presso gli uffici anagrafici della città) che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione e convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

 CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) possono richiedere la carta di identità all'ufficio anagrafico comunale, con le stesse modalità previste per i cittadini residenti, oppure presso le sedi consolari. Dovrà essere esibito il passaporto o, in mancanza, certificato di cittadinanza da richiedersi all’autorità consolare di competenza.

Carta d'identità non valida per l'espatrio

Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:

  • i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore
  • i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio
  • i cittadini stranieri, sia comunitari che di Paesi extra UE.

Nuovo rilascio

E' possibile richiedere una nuova carta di identità:

  • a partire da 180 giorni prima della scadenza
  • in caso di deterioramento, furto o smarrimento (dev'essere presentata copia della relativa denuncia presentata alle competenti autorità)
  • in caso di variazione delle generalità (NON in caso di variazione di residenza o cambio di abitazione).