PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Art. 23, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

   Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui sopra sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di un elenco cronologico dei provvedimenti adottati; per ciascuno di essi è collegato l'atto in formato pdf.