Disposizioni UFFICIO STATO CIVILE
Le attività di competenza dell’Ufficio di Stato Civile sono connesse alla tenuta dei registri di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e sono principalmente le seguenti:
NASCITA
Iscrizione degli atti di nascita; riconoscimento di figli naturali, trascrizione degli atti provenienti da altri Comuni o dall’Estero.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Formazione atti di pubblicazione di matrimonio e svolgimento di tutte le operazioni preliminari alla celebrazione dei matrimoni (nel caso di matrimonio concordatario – in Chiesa – gli interessati devono prima rivolgersi al parroco competente).
MATRIMONIO
Celebrazione dei matrimoni civili e stesura dei relativi atti; trascrizione degli atti di matrimonio provenienti da altri Comuni o dall’Estero.
MORTE
Iscrizione e trascrizione atti di morte; stesura permessi di seppellimento.
CITTADINANZA
Iscrizioni e trascrizioni di atti relativi all’acquisto della cittadinanza straniera e di quelli relativi all’acquisto e riacquisto della cittadinanza italiana.
Successivamente alla loro stesura, gli atti di stato civile vengono integrati con annotazioni che riportano i contenuti di altri atti.
I certificati di stato civile
L’ufficio rilascia certificati, estratti e copie integrali degli atti medesimi.
Può essere utilizzata l’autocertificazione per dichiarare le seguenti notizie di stato civile:
• data e luogo di nascita;
• cittadinanza;
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
• nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente.
ATTENZIONE!!!
Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici non possono chiedere certificati ai cittadini e la mancata accettazione dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art.74 del D.P.R. 445 dd.28.12.2000 e art. 15 Legge 12.11.2011 n. 183).
LA DENUNCIA DI NASCITA
A partire dall’anno 1997 con la Legge n.127 la nascita del figlio può essere dichiarata, oltre che nel Comune dov’è avvenuta, anche in quello di residenza dei genitori.
La denuncia di nascita può essere presentata:
- entro 10 giorni dall’evento presso il Comune di nascita o di residenza
- oppure entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale.
Nel caso in cui la denuncia venga presentata presso il Comune di residenza il genitore (entrambi nel caso di figlio naturale cioè nato da genitori non coniugati) si reca presso il comune per la stesura dell’atto di nascita, portando l’attestazione di nascita ricevuta presso l’ospedale
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo fra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.