ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

In base al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sono pubblicate (art.13 comma 1, lettera a) e art.14) le informazioni relative agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione. La norma prevede per "tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico" la pubblicazione di:

  a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

   b) il curriculum;

   c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

   d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

    f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.