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L’esercizio del diritto di accesso si concretizza attraverso la presentazione di tre differenti tipologie di richiesta in relazione al diverso interesse che si intende dimostrare e tutelare: documentale, civico generalizzato e civico semplice.

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1).   La richiesta può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza, che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.

Con deliberazione  n.8 del 01.02.2023 la Giunta Comunale ha stabilito di nominare temporaneamente il Sindaco dott. Gianluigi Colomba, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune di Bordano, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e Responsabile della trasparenza

Responsabile dell'accesso civico semplice: dott. COLOMBA Gianluigi
Tel: 0432 988049  e-mail: info@comune.bordano.ud.it

 La richiesta può essere formulata utilizzando uno specifico MODULO e va trasmessa:

- tramite posta elettronica all’indirizzo: info@comune.bordano.ud.it

- tramite posta elettronica certificata PEC all’indirizzo:    comune.bordano@certgov.fvg.it

- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della trasparenza del Comune di Bordano, Piazza Yitzhak Rabin, 1 -33010- BORDANO (UD)

- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

La presentazione della richiesta deve essere sempre accompagnata dalla copia cartacea o dalla scansione digitale del documento di identità, fatta eccezione nel caso venga effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Modulo accesso civico semplice

Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori (art. 5, c. 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul sito istituzionale (art. 5, c. 2). La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita, fatto salvo il costo per la riproduzione dei dati nei supporti materiali.

L’istanza va indirizzata all’ufficio che detiene i dati. La richiesta deve essere accompagnata dalla copia cartacea o dalla scansione digitale del documento di identità, fatta eccezione nel caso in cui venga effettuata tramite posta elettronica certificata.

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. I termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato per eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

La richiesta può essere presentata mediante apposito MODULO, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.bordano@certgov.fvg.it

- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della trasparenza del Comune di Bordano, Piazza Yitzhak Rabin, 1 -33010- BORDANO (UD)

- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e i limiti derivanti dalla tutela degli interessi pubblici e privati elencati nell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

In caso di accoglimento dell’istanza nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati, i documenti e le informazioni richiesti possono essere trasmessi non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte del controinteressato.

In caso di mancata risposta o diniego totale o parziale dell’accesso, si può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Modulo accesso civico generalizzato

Accesso documentale (L. 241/1990)

L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.

L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241 del 1990, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”).

L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.

La richiesta può essere presentata mediante apposito MODULO, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.bordano@certgov.fvg.it

- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Bordano, Piazza Yitzhak Rabin, 1 -33010- BORDANO (UD)

- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Si applicano le esclusioni previste dalla legge.

Modulo accesso documentale